Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di 36.151.983 euro per l'anno 2006 e di 103.291.380 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.